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IMMOBILI DA DONAZIONE: Da oggi cambia tutto (e comprare è più sicuro!)

  • Giugno 18, 2026

Sul fronte degli immobili di provenienza donativa è in atto una vera e propria rivoluzione storica. Se fino a poco tempo fa ricevere in regalo una casa o, peggio ancora, provare a venderla era un percorso a ostacoli (tra banche che non concedevano mutui e acquirenti spaventati), le cose sono cambiate radicalmente con la Legge n. 182/2025 (Articolo 44, ex DDL Semplificazioni).

Ecco cosa succede oggi in concreto e perché il mercato si è finalmente sbloccato.

1. Stop al rischio per chi compra (Abolizione dell’Azione di Restituzione)

La novità più importante riguarda la tutela di chi acquista un immobile donato.

  • Prima della riforma: Se un domani gli eredi legittinari (figli o coniuge del donante) si accorgevano che la donazione aveva leso la loro quota di eredità (“quota di legittima”), potevano bussare alla porta del nuovo acquirente e pretendere la restituzione fisica della casa, anche a distanza di molti anni.
  • Oggi: Questa possibilità è stata cancellata. Chi acquista un immobile donato a titolo oneroso (cioè pagandolo) è tutelato al 100%. L’immobile resta di sua proprietà e nessuno glielo potrà più togliere.

2. La tutela degli eredi diventa solo economica

I diritti degli eredi legittinari non sono spariti, ma è cambiato il modo in cui vengono protetti.

  • Se un erede scopre di essere stato danneggiato dalla donazione, non può più rivalersi sulla casa venduta a terzi.
  • L’erede può fare causa esclusivamente al donatario (colui che aveva ricevuto il regalo originariamente) per ottenere una compensazione in denaro pari al valore della sua quota spettante. La battaglia legale, insomma, si sposta sui conti correnti e non tocca più le mura della casa.

3. Mutui molto più facili e addio polizze obbligatorie

Questo era il blocco più grande per il mercato. Le banche difficilmente concedevano mutui per acquistare case donate, oppure richiedevano costose polizze assicurative “donazione” per tutelarsi dal rischio che l’immobile venisse pignorato dagli eredi.

  • Oggi: Poiché pesi e ipoteche restano validi e l’immobile non è più toccabile, le banche non corrono più rischi. Di conseguenza, ottenere un mutuo su un immobile donativo è diventato semplice e lineare come per qualsiasi altra casa.

Se stai pensando di vendere una casa che hai ricevuto in donazione, o se ne hai trovata una da comprare, oggi puoi procedere con molta più serenità. Resta comunque fondamentale far verificare la documentazione e la corretta trascrizione dei passaggi al tuo notaio di fiducia prima del rogito.

Attenzione alla fase transitoria (Retroattività): La nuova legge si applica pienamente alle compravendite e alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore. Per le situazioni pregresse, la legge ha previsto una finestra di soli 6 mesi dall’entrata in vigore entro cui gli eredi potevano notificare e trascrivere un atto di opposizione o un’azione di riduzione secondo le vecchie regole. Passata quella finestra, il nuovo regime di totale stabilità scatta per tutti.


Il discorso sulla retroattività e sul regime transitorio della riforma è l’aspetto più importante, perché è proprio qui che si gioca la sicurezza di chi compra o possiede una casa oggi.

La regola d’oro da capire è questa: la legge è retroattiva, il che significa che la protezione per chi acquista si applica anche alle donazioni fatte prima che la legge entrasse in vigore. Tuttavia, per non cancellare con un colpo di spugna i diritti di chi si aspettava di poter recuperare l’immobile basandosi sulle vecchie regole, il legislatore ha inserito una clausola di salvaguardia (un periodo transitorio).

Entriamo nel dettaglio per capire come funziona questa “tagliola” del tempo.

Lo spartiacque dei 6 mesi

La legge è entrata ufficialmente in vigore il 18 dicembre 2025. Da quella data, è scattato un timer di 6 mesi (con scadenza giugno 2026) dedicato esclusivamente alle vecchie donazioni.

I possibili scenari si dividono a seconda che il donante (chi ha regalato la casa) sia ancora in vita o sia già deceduto.

Scenario A: Il donante è ancora in vita

Se hai ricevuto un immobile in donazione anni fa e il donante è vivo, i suoi futuri eredi legittinari (es. i tuoi fratelli) avevano una sola possibilità per mantenere il vecchio diritto di riprendersi la casa in futuro:

  • Entro i 6 mesi: Dovevano notificare e trascrivere nei registri immobiliari un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
  • Se lo hanno fatto: Per quell’immobile specifico “si congelano” le vecchie regole. Se tu decidessi di venderlo, l’acquirente rischierebbe ancora di vederselo portare via in futuro (quindi il mercato per quella casa resta bloccato).
  • Se NON lo hanno fatto (e i 6 mesi sono scaduti): La donazione “sana” automaticamente i suoi difetti nei confronti dei terzi. La casa diventa legalmente “pura”: puoi venderla a chiunque e le banche concederanno il mutuo senza problemi, perché l’acquirente è protetto al 100% dalla nuova legge.

Scenario B: Il donante è già deceduto (Successione già aperta)

Se il donante è morto prima dell’entrata in vigore della legge, gli eredi che ritenevano di essere stati danneggiati avevano una finestra identica per agire:

  • Entro i 6 mesi: Dovevano notificare e trascrivere una domanda giudiziale di riduzione.
  • Se lo hanno fatto in tempo: Mantengono il diritto di chiedere la restituzione fisica dell’immobile anche se il donatario nel frattempo lo vende.
  • Se NON lo hanno fatto in tempo: Perdono per sempre la tutela reale (la possibilità di aggredire il mattone). Da quel momento in poi, mantengono solo una tutela economica (un diritto di credito) verso chi ha ereditato o ricevuto la donazione, ma chi compra o ha comprato la casa è definitivamente al sicuro.

Riassunto per chi deve comprare o vendere OGGI

Grazie a questo meccanismo di retroattività condizionata, l’effetto pratico oggi è molto nitido:

  1. Per le nuove donazioni (fatte dal 18 dicembre 2025 in poi): Non esiste alcun rischio per i terzi acquirenti. La protezione è immediata e totale fin dal primo giorno.
  2. Per le vecchie donazioni (fatte prima del 18 dicembre 2025): Basta fare una visura ipotecaria sull’immobile. Se nei registri immobiliari non compare alcuna trascrizione di opposizione o riduzione presentata dagli eredi entro la scadenza dei 6 mesi, l’immobile è giuridicamente “libero” e sicuro da comprare al 100%.

Se invece noti che è stata trascritta un’opposizione, quella casa specifica purtroppo conserva il vecchio “vizio” della donazione ed è fortemente consigliato l’uso di polizze assicurative dedicate o una consulenza notarile prima di firmare qualsiasi accordo.

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