Come sappiamo per le locazioni commerciali, il locatore in caso di non rinnovo del contratto deve versare un indennità al conduttore pari a 18 mensilità dell’ultimo canone.
Il , a conclusione del giudizio promosso da un locatore nei confronti del proprio conduttore.
La disposizione ha l’obiettivo di evitare che le parti, al momento della stipula del contratto, eludano una disposizione imperativa posta dalla legge a tutela della posizione del conduttore. Ma l’articolo 79 non impedisce che il conduttore rinunci a fare valere un proprio diritto in cambio di un altro vantaggio che il locatore confermi di riservargli.
Occorre però che la rinuncia, per essere valida e non in contrasto con la generale previsione di nullità stabilita dall’articolo 79 della legge 392/1978, sia contenuta, in modo inequivocabile, in una pattuizione contrattuale.
È proprio in base a questo principio che il Tribunale di Roma non ha avuto dubbi nel dichiarare la piena validità della clausola che prevede la rinuncia all’indennità di avviamento prevista dagli articoli 34 e 35 della legge 392/1978; tra l’altro il locatore, oltre ad avere chiesto un canone contenuto, aveva anche acconsentito a un rinnovo del precedente contratto che già era giunto a termine e risolto, con data di rilascio già fissata.
La sentenza indica, per esempio, alcuni vantaggi che possono essere riservati al conduttore: dalla congrua riduzione del canone alla concessione di una proroga nella durata della locazione, dalla rinegoziazione del contratto per una durata maggiore di quella minima legale alla rinuncia da parte del locatore a dare la disdetta del contratto alla prima scadenza per i legittimi motivi indicati dalla legge, fino alla rinuncia a proseguire un giudizio già iniziato per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Spetta al giudice ogni valutazione circa l’effettiva volontà delle parti di rilasciarsi reciproche concessioni a salvaguardia dell’equilibrio del contratto e di escluderla se questa non sia manifestata in modo chiaro e in forma tale da non far nascere dubbi sulle loro reali intenzioni.
Così il Tribunale di Roma ha ritenuto valida la rinuncia operata dal conduttore e lo ha anche condannato a pagare le spese di lite.